ESTRATTO dal REGOLAMENTO GENERALE RIFUGI
Approvato dal Consiglio centrale del C.A.I.
Art. 1 - Finalità - Definizione Sono definiti ed identificati come RIFUGI - RIFUGI ALPINI quelle strutture ricettive sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico stagionalmente, convenientemente predisposte ed organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Dotate di separati locali ad uso Gestore/Custode e — di norma — di un locale invernale con accesso indipendente per il ricovero di fortuna ed attrezzate sufficientemente per il primo intervento di soccorso. A ciascuna categoria di rifugi corrisponde un apposito "Tariffario stagionale", comprendente quote fissate dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine e prezzi stabiliti dalle Sezioni di appartenenza dei rifugi. Il Tariffario C.A.I. (con l'indicazione del recapito della Sezione di appartenenza, dell'ispettore del rifugio e del Gestore/Custode, e firmato dal Presidente della Sezione) deve essere obbligatoriamente affisso in ogni rifugio, in posizione di immediata, chiara visione e consultazione. Durante il periodo di chiusura i Gestori/Custodi, con il consenso della Sezione, ma sotto la loro responsabilità, possono riaprire i rifugi a richiesta di singoli alpinisti o di gruppi di alpinisti; in tale caso saranno concordate tra le parti speciali condizioni di tariffa.
Art. 15 - Comportamento nei rifugi - Chi entra in un rifugio ricordi che è ospite del Club alpino italiano: sappia dunque comportarsi come tale e regoli la sua condotta in modo da non recare disturbo agli altri. Non chieda più di quello che il rifugio (in quanto tale) e il Gestore/Custode possono offrire. Il Gestore/Custode ricordi che il rifugio del C.A.I. è la casa degli alpinisti: sappia dunque renderla ospitale ed accogliente, sia cordiale ed imparziale con tutti. Dalle ore 22 alle ore 6 il Gestore/Custode deve far osservare assoluto silenzio e farsi parte diligente per eliminare qualsiasi rumore e disturbo. Nei rifugi muniti di impianto di illuminazione dalle ore 22 deve essere tenuto acceso solo il "notturno". Dalla stessa ora il servizio è limitato alla sola ricezione degli ospiti, salvo grave e giustificata eccezione. L'ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni d'uso di locali od attrezzature) indicati da speciali avvisi esposti a cura della Sezione, d'intesa con il Gestore! Custode. Resta comunque vietato l'accesso ai locali di riposo calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera. È inoltre vietato fumare nelle camere e nei locali adibiti alla consumazione dei pasti. Non si possono introdurre animali nei rifugi. All'interno del rifugio o sue dipendenze e nelle vicinanze non è permesso l'uso di apparecchi radiotelevisivi, giradischi, apparecchi di amplificazione ecc. Il Gestore/Custode può utilizzare apparecchi radiotelevisivi esclusivamente nei locali a lui riservati.
Art. 16 - Trattamento soci - Nei limiti stabiliti dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine, i Soci del C.A.I. fruiscono di trattamento differenziato rispetto ai non Soci. La qualifica di Socio del C.A.I. deve essere provata mediante tempestiva esibizione della relativa tessera, debitamente munita di fotografia, in regola con il bollino dell'anno in corso o recante la stampigliatura "vitalizio". I componenti le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione, e gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine in servizio comandato in zona, sono equiparati ai Soci del C.A.I. Ai Soci dei Sodalizi aderenti all'U.I.A.A. va applicato il trattamento di reciprocità. I predetti Soci debbono esibire la tessera del Club di appartenenza, valida per l'anno in corso e regolarmente munita di fotografia.
Art. 17 - Prezzi - Nei rifugi del Club alpino non esiste obbligo di consumazione. I prezzi riportati nel Tariffario ufficiale esposto sono comprensivi di tutti i servizi e prestazioni, dell'I.C.A. e di qualsiasi altra imposta e tassa. I Gestori/Custodi non possono, per nessuna ragione, maggiorare i prezzi indicati nel Tariffario o richiedere contributi aggiuntivi per servizi e le prestazioni si intendono conformi alle particolari condizioni di luogo e di ambiente. Esclusivamente i non Soci che consumano, anche parzialmente, viveri propri, restano soggetti al pagamento di un corrispettivo, fissato dal Tariffario, per l'uso del posto a tavola all'interno del rifugio, quale contributo per il servizio di riassetto e smaltimento rifiuti. Il supplemento al prezzo del pernottamento per il riscaldamento dei locali di riposo durante la stagione estiva è dovuto ogni qualvolta, in relazione a particolari condizioni climatiche, il Gestore/Custode ritenga opportuno procedere alla accensione degli appositi sistemi di riscaldamento. In caso di apertura invernale il Tariffario fissa l'aumento percentuale da applicare ai prezzi esposti, quale corrispettivo per il servizio continuo di riscaldamento di tutti locali del rifugio.
Trovate il testo integrale del regolamento sul sito www.cai.it